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Articolo aggiuntivo n. 25.016 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Screening nazionale gratuito per eliminazione del virus HCV)

  1. In via sperimentale, per il biennio 2020-2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.
  2. Con decreto del Ministro della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(
Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

  1. In via sperimentale, per il biennio 2020-2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.
  2. Con decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.