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Articolo aggiuntivo n. 25.07 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)
   1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno diritto a presentare la relativa domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.