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Articolo aggiuntivo n. 25.04 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
   1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, n. 189, nonché ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 1o febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in comando, fino ad un massimo di 50 unità, nel limite delle risorse disponibili.
   2. Ai fini del comma 1 è autorizzato l'incremento della spesa di 4.696.980,56 a decorrere dall'anno 2020, ai cui oneri, inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
   3. Ai comandi di cui al comma 1, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   4. All'articolo 4, comma 2 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, il secondo periodo è soppresso.»

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per far fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 1o febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa, a decorrere dall'anno 2020, di 5.785.133 euro annui comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.
  2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato e al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37 le parole «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali» sono soppresse.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.