Articolo aggiuntivo n. 25.03 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”)
   1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, attraverso la procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, commi 554 e 559 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
   2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.
   3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero della salute è autorizzato a stipulare un accordo quadro con l'associazione maggiormente rappresentativa individuata dal decreto direttoriale del Ministero della salute del 10 giugno 2015, per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali a una tariffa che garantisca risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
   4. La quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo di cui al comma 3».

  Conseguentemente, l'Allegato 1 alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
   «Allegato 1
   Codici di dispositivi acustici
   22.06.00 ausili per udito
   22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale
   22.06.09.003/006/009/012
   22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari
   22.06.15.003/006/009/012
   Apparecchi acustici digitali
   2206.15.018 per minori
   22.06.15.021 per adulti
   Accessori auricolari
   Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106
   Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121.»