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Proposta di modifica n. 25.25 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, ai laureati in biologia (LM6) e altre lauree non mediche, ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il medesimo trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 12.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.