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Proposta di modifica n. 25.22 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di prevenire il maltrattamento dei minori tramite un servizio di assistenza psicologica alle donne in stato di gravidanza e di sostegno precoce alla genitorialità, presso le strutture di ciascuno degli ambiti territoriali, come determinati ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è istituito lo Sportello Unico per le Famiglie, come principale punto d'accesso per i nuclei familiari in relazione alle specifiche esigenze e peculiari difficoltà, con funzioni di informazione, orientamento e consulenza relativamente alla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione vigente ed erogati dai comuni, anche riuniti in ambiti territoriali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dallo Stato e dagli enti pubblici e con compiti di programmazione nonché di sostegno precoce ai genitori e al loro disagio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  4-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.