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Proposta di modifica n. 25.20 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.
  4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 4-bis accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.