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Proposta di modifica n. 25.15 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 4, lettera b) dopo le parole: «nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'avere compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea di cui alla lettera a), unitamente all'avere conseguito i titoli di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello. I predetti titoli devono essere stati conseguiti esclusivamente in management sanitario»;
   al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: «attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dall'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui di cui al presente comma. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati dalle regioni, con periodicità almeno biennale, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le università.»;
   al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)»;
   al comma 7-sexies, la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «60».

  4-ter. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in conformità a specifici standard volti da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.
  3. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità del servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti».