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Proposta di modifica n. 25.8 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato (Id. em. 25.12)

testo emendamento del 23/01/20

  Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:
   c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.

  Conseguentemente; al comma 3, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 2.000.000.

nuova formulazione del 13/02/20

  Al comma 2, capoverso c-bis), apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole
: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000;
   b) al numero 2), dopo la parola: sperimentali inserire le seguenti: , agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca»;
   al comma 3, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000;
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».