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Proposta di modifica n. 25.4 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 458, della legge 29 dicembre, n. 160, dopo le parole: «delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, i quali continuano ad essere svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità, ad esaurimento, con il completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».