presentato il 23/01/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Stefano FASSINA (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 23/01/20
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023, e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024, e del 100 per cento nell'anno 2025».
nuova formulazione del 13/02/20
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;
a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».