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Proposta di modifica n. 24.7 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023, e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024, e del 100 per cento nell'anno 2025».

nuova formulazione del 13/02/20

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
   a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;
   a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».