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Proposta di modifica n. 24.13 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e a quanto previsto dall'articolo 42 comma 3, qualora il beneficiario della incentivazione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2010, n. 41, sia un ente pubblico, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3 kW per i quali, a seguito di controlli o verifiche, sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, il GSE ridetermina l'incentivo a valere sul cosiddetto conto energia successivo, dove ne siano verificati e accertati i requisiti specifici, e sempre che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili di eventuali dichiarazioni false o di altri reati o illeciti».