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Articolo aggiuntivo n. 22.08 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: ”professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche” sono sostituite dalle seguenti: ”prioritariamente professori universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche,”».