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Articolo aggiuntivo n. 19.011 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzioni nel Corpo della Guardia

di finanza)

  1. Le assunzioni per l'ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91o corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020, autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.