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Articolo aggiuntivo n. 19.04 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo

della guardia di finanza)

  Al fine di ottemperare ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate dall'articolo 1, comma 287, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.