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Articolo aggiuntivo n. 19.06 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature, con particolare riguardo alle fondine, anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.