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Articolo aggiuntivo n. 18.051 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
   Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle espropriazioni immobiliari in corso. I provvedimenti di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile già emessi dal giudice dell'esecuzione, ove l'immobile pignorato non sia stato venduto, devono intendersi revocati».