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Articolo aggiuntivo n. 18.040 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di garantire l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria possono presentare progetti di integrazione nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), beneficiando delle risorse di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.