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Articolo aggiuntivo n. 18.023 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

  1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.