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Articolo aggiuntivo n. 18.03 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga della validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dal 2012 al 2017» sono sostituite con le seguenti: «dal 2012 al 2016»;
   b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021;».