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Articolo aggiuntivo n. 18.07 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.