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Proposta di modifica n. 18.25 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, i quali continuano ad essere svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità, ad esaurimento, con il completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».