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Proposta di modifica n. 18.22 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».