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Proposta di modifica n. 18.21 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1, sesto periodo, sono soppresse le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico».

  2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 e 50-bis del presente decreto-legge e di quelle previste dal decreto-legge n. 32 del 2019.
   02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis».