Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 16.04 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: ”diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.” sono sostituite dalle seguenti: ”tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento con criteri stabiliti dall'Albo nazionale. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ”3-bis: Una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso pubblico di cui al comma 3 può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti nel comma 1, aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.”;
   c) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;
   d) al comma 7, la parola: ”semestrale” è soppressa e le parole: ”comma 6” sono sostitute dalle seguenti: ”comma 2”;
   e) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La permanenza nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso non può essere inferiore a 2 anni dalla data di immissione in servizio.”.

  2. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi secondo e terzo sono soppressi.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
  4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 97, dopo il comma 5, sono inseriti in i seguenti:
  ”5-bis. Nei comuni aventi una popolazione fino a tremila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro sei mesi successivi dal conferimento delle funzioni al citato funzionario. Resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco. Il sindaco di un comune di cui al primo capoverso può, altresì, stipulare ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del presente decreto legislativo, una convenzione con altro comune in cui sia già stato nominato il vice segretario ai sensi del presente comma.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati abbia in corso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del presente decreto legislativo, una convenzione di segreteria, purché questa risulti vacante.”.
   b) all'articolo 98, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  ”3-bis. Nei casi di cui al comma 3, la relativa sede di segreteria convenzionata è classificata avendo riguardo alla somma della popolazione dei comuni convenzionati. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabilite le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione del nuovo criterio classificatorio, ivi compresa la disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del presente decreto legislativo, della relativa fase transitoria.
   3-ter. Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Fino alla sua adozione le convenzioni restano classificate secondo il criterio vigente.”».

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

  1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha una durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
  6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 partecipano i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile a tali fini, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo sono finanziati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. L'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
  9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e, nel caso di convenzioni stipulate da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a 10.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.
  10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati stipuli ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una convenzione di segreteria o ne abbia una in corso, purché questa risulti vacante.
  11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
  12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.