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Proposta di modifica n. 15.132 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il punto 3.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 settembre 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999. «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267» si interpreta nel senso che nelle aree a rischio di frana elevato e molto elevato sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.