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Proposta di modifica n. 15.120 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, ai comuni del cratere è consentito fino al 2025 l'utilizzo delle risorse residue ancora disponibili assegnando ai medesimi comuni le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008, per un ammontare residuo pari ad euro 43.787.690,62, e con decreto n. 3724 del 26 marzo 2010, per un ammontare residuo pari ad euro 12.951.040,54, nonché, fino al 2025, assegnando ai comuni le stesse competenze per i residui riferiti agli importi attribuiti con Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012, per un ammontare residuo pari ad euro 16.524.443,20, e assegnando ai comuni, per il completamento delle singole opere, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali comunali, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, per un ammontare in giacenze pari ad euro 47.572.202,45 per i comuni della provincia di Avellino, euro 9.855.755,75 per i comuni della provincia di Benevento, euro 8.946.690,46 per i comuni della provincia di Caserta, euro 56.519.711 per i comuni della provincia di Napoli, euro 40.393.191,35 per i comuni della provincia di Salerno, nonché sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.