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Proposta di modifica n. 2.12 al ddl C.183 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/10/18

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero» i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale ai sensi dell'articolo 11 comma 2, lettera b) della legge 6 ottobre 2017, n. 158».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.