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Proposta di modifica n. 15.33 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».

  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.