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Proposta di modifica n. 15.13 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025»;
   c) le parole: «negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.