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Proposta di modifica n. 14.15 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato a partire dal 2021, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno, ripartiti tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 della medesima legge n. 232 del 2016.

  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

nuova formulazione del 12/02/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.