Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 13.68 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) riservare limitati spazi alla sosta:
    1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
    3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
    4) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
    5) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;».
   b) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
   « l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;
   c) all'articolo 158:
   i. al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
   « g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;
   g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
   g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6).»
   ii. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli»
   iii. al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
   d) all'articolo 188:
   i. al comma 1, dopo le parole: «delle persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   ii. al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   iii. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;
   iv. al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;
   v. al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;
   vi. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   e) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità»;
   f) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis:
   i. al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «comma 2, lettera g) – 4»;
   ii. il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 comma 4-6, comma 5 – 8».

  5-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
  5-quater. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».