Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 13.66 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5-ter. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
   a) il servizio 118;
   b) il trasporto organi;
   c) il trasporto sangue ed emoderivati;
   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
   e) il trasporto neonatale e pediatrico;
   f) il trasporto di pazienti oncologici;
   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
   i) il trasporto di soggetti disabili.

  5-quater. L'esenzione di cui al comma 5-bis si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 5-ter, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  5-quinquies. L'esenzione di cui al comma 5-bis è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».