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Proposta di modifica n. 13.62 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 febbraio 2020.

nuova formulazione del 12/02/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2020, il termine del 15 gennaio di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 15 marzo e il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 aprile.
  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali successivamente al 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.