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Proposta di modifica n. 13.45 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli anni 2021 e 2022 ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti sono assegnate risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione del programma di rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari per il miglioramento della qualità dell'aria e dei servizi di trasporto pubblico locale, previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019 con n. 972, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.