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Proposta di modifica n. 13.36 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile (Id. em. 13.60)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con riferimento alle zone di sosta tecnica dei convogli ferroviari di merci pericolose definite dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 ottobre 1998, al fine di consentire la raccolta, l'inoltro o la terminalizzazione di carri singoli o di gruppi di carri verso le destinazioni finali, Rete Ferroviaria Italiana, previo consulto con le associazioni di categoria del settore e le Autorità competenti, procederà all'individuazione, all'attrezzaggio e al mantenimento in funzione di dieci aree idonee sulla propria rete che garantiscano le condizioni di ricezione previste dal suddetto Decreto, utilizzando i fondi a sua disposizione nell'ambito del Contratto di Programma Parte Investimenti 2017-2021 e istituendo un canone per l'utilizzo delle citate aree a carico degli operatori interessati.