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Articolo aggiuntivo n. 12.01 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Scambio tra aziende limitrofe di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione o microcogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) per i siti industriali, adiacenti ovvero nell'area industriale di un sito che produce e manda in rete Energia Elettrica prodotta, applicare:
    tra aziende limitrofe è consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione ovvero microcogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private;
    la produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione ovvero microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti e, in prospettiva, di rendere servizi di dispacciamento può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima nell'energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l'installazione degli impianti di produzione;
    queste fattispecie contrattuali dovranno valere all'interno di edifici a destinazione commerciale, di distretti produttivi, di ASI e nelle aree artigianali, tra aziende artigianali, industriali e agricole limitrofe fino alla distanza massima di 2 chilometri dai confini catastali e comunque all'interno dello stesso comune o di superfici massime da individuare;
    l'autoconsumo dovrà godere del mancato pagamento della quota variabile degli oneri di sistema e di distribuzione. La quota di oneri di sistema e distribuzione da pagarsi in misura fissa con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico parametrata alla potenza impegnata al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica e suddivisa proporzionalmente fra gli utenti, in modo da premiare la diminuzione di potenza impegnata sulla rete pubblica. Con il decreto di cui alla presente lettera potrà essere definita l'entità di corrispettivi ridotti di oneri generali di sistema da applicarsi alle tipologie di utenze di cui al presente articolo. Alla quota di energia elettrica auto-consumata non si applicano gli oneri, di rete.
   Sono esonerati dalla dichiarazione ai fini catastali gli impianti produttivi indipendentemente dalla potenza impegnata.

  2. All'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. I Siti industriali che hanno ottenuto la certificazione ISO 50001 possano accedere alle agevolazioni tariffarie previste dal comma 1 e prevedere la non applicabilità della componente di potenza Asos e Arim per gli autoproduttori di energia in deroga alla delibera 711/18 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.