presentato il 23/01/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Luca SUT (M5S) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 23/01/20
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59 le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2019/944, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici.»;
b) il comma 60 è sostituito dal seguente:
«60. fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944, e dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 è abrogato. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali di cui ai commi 59 e 60 senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.»;
c) dopo il comma 60 è inserito il seguente:
«60-bis. In relazione a quanto previsto ai commi 59 e 60 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole net mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Conseguentemente il comma 68 è abrogato»;
d) il comma 81 è sostituito dal seguente:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fissate le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione, anche temporanea, dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.»;
e) dopo il comma 81 è aggiunto il seguente:
«81-bis. Con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al comma 81, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia delle entrate esercitato nell'ambito delle loro funzioni, sono stabilite le sanzioni da irrogare al venir meno di uno o più requisiti di cui al comma 81, nonché un procedimento speciale che tiene conto anche delle violazioni e condotte poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate da provvedimenti delle predette Autorità, che può condurre all'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco di cui al comma 80.».
nuova formulazione del 13/02/20
All'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) il comma 68 è abrogato;
d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità».