Proposta di modifica n. 12.5 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici, ibridi o a idrogeno, aventi potenza non superiore a 225 kW».
  2-ter. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici ibridi o a idrogeno, aventi potenza non superiore a 225 kW».
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.