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Articolo aggiuntivo n. 6.0.5 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 04/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.».