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Articolo aggiuntivo n. 11.015 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo le modalità e nella quota massima indicate al comma 3»;
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le risorse provenienti dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per far fronte ad esigenze gestionali ed operative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da trasferire all'Anpal per far fronte ad esigenze gestionali e operative.»;
   d) i commi 4 e 4-bis sono soppressi.