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Articolo aggiuntivo n. 11.010 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza sul divario di genere nelle retribuzioni)

  1. Al fine di favorire la parità retributiva dei lavoratori di genere femminile e maschile tutti i datori di lavoro privati con più di quindici dipendenti comunicano in forma digitale annualmente all'ispettorato nazionale del lavoro i seguenti dati relativi ai propri dipendenti:
   a) numero dei lavoratori occupati di sesso femminile;
   b) numero dei lavoratori occupati di sesso maschile;
   c) numero di eventuali lavoratori nuovi assunti nel corso dell'anno di sesso femminile;
   d) numero di eventuali lavoratori nuovi assunti nel corso dell'anno di sesso maschile;
   e) inquadramento contrattuale e funzione svolta da ciascun lavoratore occupato;
   f) importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle eventuali componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, e di ogni altro beneficio eventualmente riconosciuto a ciascun lavoratore.

  2. I dati di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non debbono indicare l'identità del lavoratore del quale deve essere specificato solo il genere. I medesimi dati, sempre specificando il genere dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee.
  3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet dell'ispettorato nazionale del lavoro consentendone la consultazione sia per singolo datore di lavoro, sia in forma aggregata.
  4. L'ispettorato nazionale del lavoro invia in modalità digitale a ciascun datore di lavoro una comunicazione attestante l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati.
  5. I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 non possono accedere a forme di vantaggio fiscale ovvero altri incentivi o vantaggi di natura economica, previsti da disposizioni normative entrate in vigore in data successiva all'entrata in vigore della presente disposizione.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo e autorizzata una spesa di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in euro 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.