Articolo aggiuntivo n. 11.08 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del Gruppo Ilva)

  1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 17 milioni di euro a valere sulle somme residue derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quanto a 2 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.