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Articolo aggiuntivo n. 6.0.1 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 04/10/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM1, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1,».