presentato il 04/10/2018 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Luca BRIZIARELLI (Lega) e altri 23 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 04/10/18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM1, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1,».