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Proposta di modifica n. 11.59 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028».