Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 11.33 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coperti o non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o in pensione, che non hanno già beneficiato delle misure di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno, possono presentare richiesta all'INAIL corredata, a pena di improcedibilità, di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, di riconoscimento del beneficio che l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto di sua competenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato il regolamento di attuazione del presente comma.