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Proposta di modifica n. 11.22 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.