presentato il 23/01/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Federico FORNARO (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 11.5, 11.8, 11.9)
testo emendamento del 23/01/20
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È prorogato di un anno, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il termine per la fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori delle agenzie di stampa che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni di crisi aziendale.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 200 mila euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
nuova formulazione del 13/02/20
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai primi due periodi del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.