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Proposta di modifica n. 10.58 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile
argomenti:    

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente con modalità telematiche. La presentazione della denuncia aziendale non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge.