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Proposta di modifica n. 10.82 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 10.
argomenti:    

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 954, le parole: «anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici» sono sostituite dalle seguenti: «in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto»;
   b) al comma 955, le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2020».